statuto [4/4]
ARTICOLO 10 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
- da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta. E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 11 - ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio sociale. I bilanci e i rendiconti verranno pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quinti dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno il cinquantuno per cento dei soci.
La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Registrato il 13 settembre 2002
al Numero 1844 Serie 3
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO LOCALE DI MODICA
C.F. 90013990883